Regolamento
 /  Regolamento

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA
(RICONOSCIMENTO MIUR D.M. 214 del 16/11/2000)

REGOLAMENTO MODIFICATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO MINISTERIALE

SCARICA IL REGOLAMENTO

 

Art. 1)    INFORMAZIONI GENERALI

Allo scopo di perseguire i fini statutari previsti dall’Art. 4 sub 2 dello statuto dell’A.R.I.R.I. viene costituita la SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA, struttura avente funzioni didattiche e formative nel campo della psicoterapia psicoanalitica individuale.

La Scuola di Specializzazione riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (MUR) con DM 214 del 16/11/2000 abilita alla professione di psicoterapeuta, rilasciando un diploma di specializzazione valido per l’inserimento negli elenchi degli psicoterapeuti istituiti presso gli albi dell’ordine degli psicologi e quello dei medici ed equipollente a quello rilasciato dalle Università Statali. Il diploma consente la partecipazione ai concorsi pubblici presso le aziende sanitarie e tutti gli Enti pubblici e privati che richiedono questo titolo.

L’orientamento teorico della Scuola si riferisce alla tradizione della psicoanalisi internazionale, a partire dalla formulazione originaria freudiana fino ai successivi sviluppi secondo le maggiori correnti e scuole psicoanalitiche.

La Scuola opera nel rispetto delle normative nazionali che regolano la formazione nel settore, alle quali si conforma, e della specifica area culturale della psicoterapia secondo il modello teorico di riferimento.

La Scuola è riconosciuta come ente formatore, oltre che dal MUR, anche da

  • International Federation of Psychoanalytic Societes (IFPS)
  • OPIFER (Organizzazione Psicoanalisti Italiani Federazione e Registro) con cui la Scuola è confederata

Art. 2)    CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORMAZIONE

La Scuola di Specializzazione ha durata quadriennale.

Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 150 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di crisi.

La Formazione offerta dalla Scuola è articolata in Formazione Teorica, con lezioni frontali seminariali, e Formazione Pratica per l’approfondimento e l’applicazione clinica degli argomenti previsti

FORMAZIONE TEORICA prevede l’approfondimento dei seguenti ambiti di studio:

A) psicologia generale, psicologia dello sviluppo, psichiatria, psicopatologia e diagnostica clinica nonché l’approfondimento e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici;

B) temi specifici inerenti l’orientamento teorico della Scuola (Psicoanalisi, teoria delle Relazioni Oggettuali, teoria della Tecnica Psicoanalitica, teoria dell’Attaccamento, Neuropsicoanalisi, Trattamento basato sulla Mentalizzazione, Teoria del Trauma, Psicosomatica, Psicologia dell’IO, ecc.).

FORMAZIONE PRATICA prevede:

A) attività interattive di laboratori clinici associate ai corsi teorici;

B) supervisione di gruppo e individuale delle psicoterapie condotte durante il tirocinio;

C) discussione di casi clinici condivisi con i Docenti o tratti dalla letteratura;

D) tirocinio presso strutture e/o servizi pubblici convenzionati, sotto la supervisione di un tutor di indirizzo metodologico e teorico-culturale coerente a quello seguito dalla Scuola, documentato dallo specializzando per una durata annuale di 150 ore per ogni anno di corso. Per tale scopo l’A.R.I.R.I. è convenzionata con l’Università di Bari ed ha attivato convenzioni con le ASL della Regione e con altre strutture pubbliche operanti nel campo della salute mentale, secondo le esigenze formative.

Art. 3)    FORMAZIONE

L’Ordinamento Didattico della Scuola è deciso ed adottato dal Consiglio dei Docenti in relazione al modello formativo seguito, in ossequio alle disposizioni del MUR e alle Regole e Raccomandazioni approvate dalla Commissione Tecnico-Consultiva dal 2021 e successive modificazioni.

Gli insegnamenti impartiti durante il corso, sono individuati e decisi dal Consiglio dei Docenti su proposta del Segretario Scientifico e del Direttore. Inoltre l’attività formativa della Scuola è validata e approvata annualmente dalla Commissione Tecnico-Consultiva del MUR.

Art. 4)    ORGANIGRAMMA:

A)DIRETTORE;

B)VICEDIRETTORE;

C) SEGRETARIO SCIENTIFICO;

D) COMITATO SCIENTIFICO (istituito ai sensi dell’art.4, comma 2 del Regolamento ex Art. 17 comma 96 della Legge N. 127/97, pubblicato in  G.U. n. 37 del 15 febbraio 1999);

E) CONSIGLIO DEI DOCENTI

Art. 5)    Il DIRETTORE DELLA SCUOLA

Il DIRETTORE:

  • viene nominato dal CONSIGLIO DEI DOCENTI della Scuola ed eletto ogni tre anni.
  • rappresenta la SCUOLA nei confronti dell’A.R.I.R.I.;
  • in collaborazione con il SEGRETARIO Scientifico, convoca e presiede le riunioni del CONSIGLIO DEI DOCENTI e degli specializzandi e predispone gli ordini del giorno;
  • predispone e coordina lo staff dei docenti, divisi come Docenti Didatti (che svolgono i Seminari teorico-clinici e l’attività di formazione attraverso le supervisioni individuali e di gruppo, il tutoraggio e l’analisi didattica – cd. Docenti Interni) e Docenti Cultori della Materia (cd. Docenti Esterni che svolgono solo attività seminariale), nominato dal CONSIGLIO DEI DOCENTI;
  • propone i programmi d’insegnamento, in collaborazione con il SEGRETARIO Scientifico ed li sottopone alla approvazione del CONSIGLIO DEI DOCENTI;
  • rappresenta la SCUOLA nei confronti della comunità scientifica e con il ruolo di DIRETTORE SCIENTIFICO organizza e coordina le seguenti attività, dopo approvazione del CONSIGLIO DOCENTI:
    • attività di ricerca in cui la Scuola è impegnata, coinvolgendo gli specializzandi ed i docenti;
    • eventi scientifici con relatori esterni nazionali ed internazionali;
    • contatti con esponenti di rilievo e di riferimento scientifico di altre Scuole per collaborazioni e scambi culturali;
    • condivisione di articoli di aggiornamento scientifico.

Art. 6)   IL VICEDIRETTORE

Il VICEDIRETTORE:

  • coadiuva il Direttore in tutte le sue funzioni.
  • è eletto dal Consiglio dei Docenti ogni tre anni.

Art. 7)   Il SEGRETARIO DELLA SCUOLA

Il SEGRETARIO Scientifico

  • viene nominato dal CONSIGLIO DEI DOCENTI ed eletto ogni tre anni;
  • coadiuva il DIRETTORE, assicurando il necessario supporto organizzativo a questi ed al CONSIGLIO DEI DOCENTI;
  • si occupa dell’organizzazione delle attività didattiche, di tirocinio e di supervisione degli allievi;
  • collabora con il Presidente dell’ARIRI e con il Comitato scientifico nella preparazione delle relazioni programmatiche e consuntive annuali da trasmettere al MUR;

Art. 8)   IL COMITATO SCIENTIFICO

  • Il COMITATO SCIENTIFICO è costituito da 3 esperti, di cui almeno un docente universitario che non insegni nella Scuola, nelle discipline di cui all’art. 8, comma 3 del citato decreto (vedi Art.4) che ha funzione di garante dell’A.R.I.R.I. presso il MUR
  • I componenti del COMITATO vengono nominati dal CONSIGLIO DOCENTI.
  • Il Comitato Scientifico, unitamente al Presidente dell’ A.R.I.R.I, presenta ogni anno al Ministero una relazione consuntiva dell’attività scientifica e didattica svolta nell’anno immediatamente precedente e una relazione programmatica per l’anno successivo.

Art. 9)   IL CONSIGLIO DEI DOCENTI

Il CONSIGLIO dei DOCENTI è costituito dai Docenti Interni con le loro funzioni e dal Presidente dell’ARIRI e si riunisce periodicamente (almeno quattro volte l’anno) su invito del Direttore e/o del Segretario Sc. Due volte l’anno al CONSIGLIO DEI DOCENTI partecipa, con funzioni consultive, una rappresentanza degli allievi costituita da 4 membri, uno per ogni anno di corso, eletti all’inizio di ogni anno dagli iscritti alla SCUOLA.

Il CONSIGLIO DEI DOCENTI delibera su tutte le questioni attinenti alla vita della Scuola ed in particolare:

  • Redige ed approva il Regolamento della Scuola;
  • nomina il Direttore, Il Vice Direttore, il Segretario Sc., il Comitato Scientifico;
  • nomina i docenti della Scuola (Docenti Interni ed Esterni) previa valutazione dei requisiti essenziali previsti dal MUR;
  • determina e redige i programmi formativi della SCUOLA con la collaborazione attiva del DIRETTORE e del SEGRETARIO Sc.;
  • delibera in merito alle domande di ammissione, con giudizio inappellabile e secondo le modalità ed i criteri previsti da questo Regolamento;
  • collabora con il SEGRETARIO Sc. circa l’organizzazione, il concreto e corretto svolgimento e la valutazione delle attività di formazione degli allievi.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice.

Art. 10)   LO STAFF DIDATTICO

E’ composto da Docenti Didatti così suddivisi:

  • Docenti Interni: svolgono l’attività seminariale e conducono i laboratori clinici;
  • Docenti Cultori della Materia (d. Docenti Esterni): svolgono solo attività teoriche seminariali.

 

I Docenti Interni svolgono inoltre le funzioni previste nell’Ordinamento Didattico della Scuola di:

  • Analisti con funzioni di Training per l’Analisi Didattica degli specializzandi;
  • Supervisori per le Supervisioni di Gruppo e Individuali;
  • Relatori della tesi finale utile all’esame di Specializzazione.

 

I Docenti  Interni  fanno parte del Consiglio dei Docenti.

I Docenti Esterni sono nominati del CONSIGLIO dei DOCENTI su proposta del Direttore della Scuola o di un membro del Consiglio Docenti.

 

E’ fatta richiesta al docente interno di non trovarsi in una situazione di incompatibilità conseguente alla contemporanea identica o similare funzione presso un’altra Scuola della Regione Puglia riconosciuta dal MUR.

 

I docenti didatti che non danno la disponibilità all’insegnamento e alle altre attività didattiche per due anni di seguito decadono dal CORPO DOCENTE con deliberazione del CONSIGLIO DOCENTI.

Art. 11)   MODALITA’ E CRITERI DI AMMISSIONE

Entro il 30 giugno di ogni anno il Direttore della Scuola, pubblica il bando del concorso di ammissione alla selezione sul sito della Scuola.

Le iscrizioni sono a numero chiuso.

Il bando contiene tutte le informazioni necessarie ed utili, ed in particolare:

– il numero dei posti disponibili;

– le modalità di formulazione e di presentazione ed il termine di presentazione delle domande di ammissione;

– i requisiti generali e specifici a cui è subordinata l’ammissione;

– la documentazione da produrre (titoli professionali e curriculari)

– il modulo della domanda di iscrizione

 

I candidati devono far pervenire, entro il termine fissato nel bando annuale, la propria domanda d’iscrizione indirizzata al Direttore della Scuola, all’indirizzo mail della Scuola in**@ar***.it unitamente ad un dettagliato curriculum professionale.

Le domande di ammissione vengono esaminate da una Commissione di Valutazione composta dal Direttore, dal Segretario Sc. e da 2 membri designati dal Consiglio dei Docenti, per la verifica dei requisiti di ammissione e la valutazione del curriculum presentato da ciascun candidato.

I candidati ammessi alla selezione vengono quindi convocati ed invitati a sostenere un colloquio informativo e motivazionale gratuito o con il Direttore o con il Segretario Sc. La Commissione, in base all’ordine di arrivo delle domande di iscrizione, alla valutazione complessiva del curriculum e dei colloqui sostenuti, esprime il proprio giudizio circa l’ammissibilità del candidato che verrà invitato dal Direttore o Segretario Sc. a formalizzare la propria iscrizione al Corso di Specializzazione tramite gli adempimenti all’uopo definiti.

Il giudizio della commissione è inappellabile.

 

Al ricevimento della Lettera di Ammissione il candidato dovrà confermare entro 15 (quindici) giorni la propria accettazione tramite:

1. versamento della Tassa di Iscrizione prevista;

2. contestuale comunicazione via mail indirizzata a in**@ar***.it, allegando la ricevuta del bonifico ed i dati personali per la ricevuta relativa al bonifico effettuato;

3. accettazione e sottoscrizione del presente Regolamento.

 

Non è previsto rimborso della quota di iscrizione in caso di annullamento della stessa da parte dello specializzando.

Art. 12)   REQUISITI DI AMMISSIONE

Secondo quanto previsto dall’Ordinanza del M.U.R. del 10/12/2004 (pubblicato sulla G.U. 29/12/2004 n.304), è consentita l’iscrizione ai soli Psicologi e Medici, laureati nelle rispettive discipline, in possesso di abilitazione professionale ed iscritti nei rispettivi albi; per gli Psicologi che non hanno ancora conseguito l’Abilitazione è consentita la cd.  Iscrizione con Riserva

 

Iscrizione con Riserva

  • E’ consentita l’iscrizione con riserva a chi, laureato in Psicologia ma non ancora abilitato, consegua l’abilitazione entro la prima sessione utile dell’ Esame di Stato a far data dall’effettivo inizio dei Corsi e si iscriva all’Albo professionale entro 30 giorni dal conseguimento dell’abilitazione. In questo caso sarà sciolta la riserva ed il Diploma di Specializzazione potrà essere conseguito al termine dei quattro anni regolari (cioè conteggiati dall’inizio del primo anno del Corso di Specializzazione). Lo specializzando che usufruisca dell’iscrizione con riserva si impegna a dichiarare tempestivamente alla Scuola la data effettiva del conseguimento dell’abilitazione e dell’iscrizione all’Ordine.
  • Lo specializzando che, iscritto con riserva, non consegua l’abilitazione professionale nei termini indicati precedentemente, decade dalla qualifica di studente specializzando, con perdita della frequenza nel frattempo conseguita; pertanto, dovrà iscriversi nuovamente al primo anno di corso.

 

Lo specializzando che per qualsivoglia causa o ragione interrompa la frequenza ai corsi, è tenuto a darne comunicazione scritta al Direttore della Scuola e al Segretario Scientifico, attraverso e-mail a in**@ar***.it. In caso di mancata comunicazione scritta dell’avvenuta interruzione di frequenza, lo studente sarà considerato iscritto a tutti gli effetti e tenuto ad ottemperare agli obblighi economici. Lo studente ha comunque diritto alla certificazione della frequenza effettuata, nonché alla possibilità di una successiva ripresa del percorso formativo su insindacabile giudizio del Consiglio Docenti.

 

Il Corso ha durata quadriennale. Tutte le attività formative previste devono essere concluse entro l’arco dei quattro anni. E’ altresì possibile sostenere l’esame finale di Specializzazione oltre il quarto anno di iscrizione, ma non partecipare ulteriormente alle attività della Scuola. E’ possibile altresì l’iscrizione come fuori corso.

Art. 13)   AMMISSIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

I candidati sono ammessi al corso di specializzazione, in numero massimo pari a quello stabilito nel bando di selezione; in caso di rinuncia di un avente diritto, gli subentra il primo degli idonei. Il numero massimo di allievi ammissibili viene stabilito sulla base di parametri oggettivi, tenendo conto delle risorse formative disponibili.

Art. 14)   SISTEMI DI VALUTAZIONE

Per conseguire il Diploma di Specializzazione gli specializzandi hanno l’obbligo di intraprendere entro il 1° anno di corso una analisi personale con un Analista Didatta della Scuola (cd. Analisi Didattica) a scelta libera fra i Docenti Interni con funzione di Training, disponibili in un elenco comunicato annualmente agli specializzandi.  La frequenza deve essere preferibilmente di 2 sedute la settimana e comunque di almeno 20 ore nel primo anno e di almeno 50 ore nei successivi tre anni, come da Circolare della Commissione Tecnico-Consultiva del MUR del 10/2/2021

In caso di analisi personale pregressa, lo specializzando ha comunque  l’obbligo di svolgere il Training di Formazione Personale (TFP) con un Analista Interno della Scuola secondo l’Ordinamento Didattico in vigore, che ne attesti lo svolgimento sia presso il MUR che presso l’IFPS di cui la Scuola è membro formatore.

 

La frequenza alla Scuola è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore di lezioni ed attestata tramite libretto formativo individuale. Nel caso in cui le assenze superassero il limite consentito del monte ore di lezioni svolte, a seguito di seri, documentati e giustificati motivi, il CONSIGLIO DOCENTI si riserverà di definire eventuali modalità di recupero del credito formativo.  La decisione di derogare al limite massimo di assenze è presa su insindacabile giudizio del CONSIGLIO DOCENTI e costituisce un evento eccezionale accordato solo per casi documentati.

ESAMI DI VERIFICA

Alla fine del 2° anno (primo biennio) lo specializzando dovrà sostenere una VERIFICA effettuata da una Commissione Didattica che esaminerà il percorso formativo svolto ed il grado di preparazione e di apprendimento raggiunto. A tale scopo lo specializzando è tenuto a presentare un breve elaborato scritto su una delle tematiche affrontate nel primo biennio, che verrà poi discusso durante l’esame di verifica. A seguito di tale verifica, la Commissione Didattica relazionerà al CONSIGLIO DOCENTI presieduto dal Direttore della Scuola che determinerà la votazione relativa al primo biennio e, in caso di insufficienza, la ripetizione dell’esame di verifica o del secondo anno di corso.

Alla fine del 4° anno (secondo biennio) è prevista una VERIFICA FINALE effettuata da una Commissione Didattica che esaminerà il percorso formativo svolto dallo specializzando ed il grado di preparazione e di apprendimento raggiunto nel secondo biennio. A tale scopo lo specializzando dovrà presentare una tesi concordata con un relatore scelto tra tutti i Docenti interni. A seguito di tale verifica, la Commissione Didattica relazionerà al CONSIGLIO DOCENTI presieduto dal Direttore della Scuola che determinerà la votazione relativa al secondo biennio e, in caso di insufficienza, la ripetizione del quarto anno di corso (iscrizione fuori corso).

 

La verifica conclusiva del livello di formazione viene effettuata secondo i seguenti criteri:

A) criterio quantitativo:

lo specializzando deve dimostrare di aver frequentato almeno il 75% delle attività seminariali e didattiche previste, le 150 ore di tirocinio pratico-clinico per anno di corso, il 75% delle ore di Supervisione di Gruppo previste. Lo specializzando che non soddisfi tali requisiti può essere autorizzato, per una sola volta durante il corso di formazione, a ripetere l’anno.

B) criterio qualitativo:

1. di aver iniziato l’analisi personale, cd. Analisi Didattica, con un Analista Interno della Scuola con funzioni di Training per l’Analisi Didattica sin dal primo anno. Le ore di analisi effettuate per anno devono essere certificate dal proprio analista didatta.

2. di aver frequentato i Gruppi di Supervisione (obbligatori) e le Supervisioni Individuali (facoltative), secondo il calendario annuale.

3. di aver svolto le 150 ore annuali di tirocinio presso le strutture accreditate come previsto da Art. 2 del Regolamento. Le attività di tirocinio devono essere certificate dal tutor del tirocinio a cui è affidato annualmente lo specializzando.

 

Il controllo delle presenze per tutte le attività didattiche e formative svolte dallo specializzando, viene effettuato attraverso le firme di frequenza (libretto formativo individuale), che consentono allo specializzando di accedere all’esame di VERIFICA intermedio e finale.

 

Valutazione finale e specializzazione

 

Una volta terminati i 4 anni di corso ed avendo conseguito le idoneità delle VERIFICHE (2° e 4° anno), lo specializzando è ammesso alla valutazione finale.  A tal fine lo specializzando deve presentare e discutere una tesi conclusiva con una relazione su un caso clinico seguito e supervisionato durante il proprio percorso formativo, utile a mostrare le competenze cliniche raggiunte e necessarie all’esercizio della professione

 

La tesi finale  viene discussa dinanzi al Consiglio dei Docenti e presieduta dal Direttore della Scuola.

 

La Commissione emette un giudizio di idoneità del candidato e rilascia l’attestato finale con votazione in 50/50 (punteggio minimo 30/50) così definiti:

  • 40/50 punti max per gli esami di verifica (20/20 punti max per ciascun esame di verifica)
  • 10/50 punti max per la tesi finale

A discrezione del CONSIGLIO DOCENTI è possibile l’attribuzione di un bonus (max 4 punti) per quegli specializzandi che si sono particolarmente impegnati nelle attività dei laboratori clinici

In caso di giudizio negativo, il CONSIGLIO DOCENTI può invitare il candidato a presentarsi nuovamente alla valutazione finale dopo un periodo di tempo adeguato, indicandogli i motivi del giudizio di inidoneità ed affidandolo ad un tutor che possa aiutarlo a superare le criticità evidenziate.

 

Il diploma finale, legittimante l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta e che ha titolo legale a tutti gli effetti di legge ai sensi della Lg. N. 56/1989 art. 3, il  19/12/2020, sarà rilasciato dalla Scuola (per delega del MUR) allo specializzando che ha superato con esito positivo tutte le tappe valutative intermedie e finali.

ART. 15)

Per gli studenti che ne fanno richiesta, se in possesso di idonea documentazione attestante una formazione teorica e pratica in psicoterapia rilasciata da una Scuola di Psicoterapia dello stesso orientamento, riconosciuta dal MUR ed acquisita successivamente all’entrata in vigore della legge presso gli istituti di cui all’art. 14 Legge N. 127/97 (istanze di riconoscimento presentate prima del 15.5.97) e s.m., è consentito il passaggio da altra Scuola di indirizzo formativo analogo, previo presentazione della documentazione attestante l’attività didattico-formativa svolta (comprensiva di tirocinio ed esami di passaggio sostenuti) ed approvazione insindacabile del Consiglio dei Docenti. In ogni caso, si precisa che nella suddetta ipotesi di trasferimento, posta la durata almeno quadriennale dei corsi di specializzazione in psicoterapia, non sono consentite abbreviazioni del corso stesso, pertanto la durata complessiva della formazione non potrà essere, comunque, inferiore a quattro anni.

Solo nell’ipotesi di iscrizione di allievi già in possesso di diplomi di specializzazione in psicoterapia, potranno essere disposte abbreviazioni di corso.

(Comunicazione del MIUR prot. N. 0027130 del 18/11/2016)